Social bonus 2023 terzo settore: cos’è, come funziona, a chi spetta, domande
Il Ministero del lavoro ha approvato i nuovi modelli per dare il via al social bonus 2023, destinato a chi dona al terzo settore per sostenere iniziative a carattere sociale. Si tratta di un rimborso per le persone, gli Enti e le società che erogano fondi agli Enti del terzo settore e viene erogato sotto forma di credito d’imposta con percentuali dal 50% al 65%.
In questa guida spieghiamo nel dettaglio a chi spetta il social bonus, come funziona, a quanto ammonta e come fare domanda per ottenerlo.
COS’È IL SOCIAL BONUS TERZO SETTORE
Il social bonus è un credito d’imposta per le erogazioni agli Enti del terzo settore per sostenere il recupero d’immobili inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità. Il bonus può essere erogato con percentuali che variano dal 50 al 65% a seconda della categoria che ne fa richiesta.
La misura è stata istituita con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e il Ministero del Lavoro lo ha disciplinato con il Decreto 23 febbraio 2022, n. 89, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.163 del 14-07-2022.
Con il Decreto Inter-direttoriale n. 118 del 07.07.2023, poi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato la modulistica 2023 dedicata agli Enti del Terzo settore per proporre specifici progetti di recupero, meritevoli di ricevere le erogazioni liberali rientranti nell’agevolazione fiscale conosciuta come social bonus. Vediamo a chi spetta.
A CHI SPETTA
Stando all’articolo 2 del Decreto 23 febbraio 2022, n. 89, le cui regole valgono anche per il 2023, possono usufruire del social bonus:
- le persone fisiche;
- gli Enti che non svolgono attività commerciali;
- tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
A QUANTO AMMONTA IL SOCIAL BONUS
Il social bonus viene erogato come credito d’imposta e ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il credito è riconosciuto in misure diverse a seconda dei beneficiari:
- persone fisiche: credito d’imposta del 65% per donazioni pari o inferiori al 15% del reddito imponibile;
- enti: credito d’imposta del 50% per donazioni pari o inferiori al 15% del reddito imponibile;
- aziende: credito d’imposta del 50% per donazioni pari o inferiori al 5 per mille dei ricavi annui.
EROGAZIONI AMMESSE
Le erogazioni valide ai fini del social bonus devono essere effettuate in favore degli Enti del terzo settore per sostenere:
- il recupero degli immobili pubblici inutilizzati
- il recupero dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai suddetti enti del terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività d’interesse generale.
QUALI SONO GLI ENTI DEL TERZO SETTORE AMMESSI
Secondo quanto previsto nel Codice del Terzo Settore (ovvero il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) rientrano tra gli Enti che possono diventare beneficiari delle erogazioni le:
- organizzazioni di volontariato (Odv);
- associazioni di promozione sociale (Aps);
- ONLUS iscritte nei rispettivi registri.
Anche le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, possono usufruire di tali agevolazioni.
Tali Enti devono essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts) ed essere in regola con pagamenti di tributi e contributi. Inoltre, per fruire delle erogazioni liberali, devono aver presentato al Ministero competente un progetto di recupero d’immobili pubblici inutilizzati o d’immobili confiscati alla criminalità organizzata.
COME RICHIEDERE IL SOCIAL BONUS
A gestire il social bonus per gli Enti del terzo settore è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con l’Agenzia delle Entrate. A breve sarà disponibile la piattaforma informatica mediante la quale gli Enti beneficiari potranno presentare l’istanza di partecipazione e noi vi aggiorneremo.
Poi, il Decreto 89 del 2022 specifica che:
- le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito;
- per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.
In questa pagina dell’Agenzia delle entrate potrete trovare il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta, da indicare nel modello F24.
DOMANDA SOCIAL BONUS
L’individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali avviene con procedimento diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti del Decreto 89 del 2022.
Gli Enti del terzo settore cioè devono presentare una specifica domanda affinché i beni da loro gestiti rientrino tra quelli per cui le erogazioni liberali danno diritto al social bonus. Per partecipare gli Enti devono presentare tali documenti:
- dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione, in capo all’Ente proponente e agli eventuali partner;
- scheda anagrafica dell’ente proponente e degli eventuali partner;
- almeno due fotografie del bene oggetto dell’intervento;
- scheda descrittiva del progetto, con l’indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonché dell’eventuale previsione della valutazione dell’impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d’interesse generale da svolgere, ai sensi del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;
- cronoprogramma degli interventi;
- copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
- computo metrico – estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
- copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Ente proponente e degli eventuali partner.
Le istanze devono essere presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno mediante la cd. “procedura a sportello”, vuol dire che sono registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
La modulistica 2023 è stata approvata con il Decreto Inter-direttoriale n. 118 del 07.07.2023. In particolare, a prevedere l’adempimento articolato in due mosse sono gli articoli 8 e 10 del Decreto ministeriale.
Ossia:
il primo modulo – che potete scaricare da questa pagina – è necessario per presentare i progetti di recupero ammissibili al bonus;
il secondo modulo – che potete scaricare da questa pagina – per rendicontare le spese sostenute, utilizzando le erogazioni liberali, per realizzarli.
INTERVENTI AMMESSI
Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali ammesse al credito d’imposta devono servire per mettere in campo gli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Gli interventi in questione sono quelli di:
- manutenzione ordinaria;
- restauro e di risanamento conservativo;
- manutenzione straordinaria.
Le erogazioni liberali possono anche sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l’efficienza funzionale.
COME FUNZIONA IL SOCIAL BONUS
Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta del social bonus potrà essere usato tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il bonus non incide ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Al social bonus non si applica il limite annuale di 250.000 euro previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Inoltre, non si applicano nemmeno quelli fissati dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 pari a un 1 miliardo delle vecchie lire.
OBBLIGHI DEGLI ENTI BENEFICIARI
Ogni 3 mesi, gli enti del terzo settore beneficiari delle donazioni vincolate ai beni oggetto del Social bonus comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ammontare delle somme ricevute.
Nel portale gestito del Ministero e nel proprio sito, gli Enti del terzo settore ogni tre mesi dovranno riportare sia l’ammontare delle somme che la destinazione e l’utilizzo delle stesse.
Fonte: www.ticonsiglio.com