Infortuni domestici, le nuove regole per l’assicurazione obbligatoria
La legge 493 del 1999 ha stabilito che è obbligatoria una copertura assicurativa Inail contro gli infortuni in ambito domestico per le persone che, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, svolgono un’attività̀ rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo. Si chiama “assicurazione casalinghe”, anche se in realtà non riguarda solamente loro, ma ad esempio anche gli studenti che si occupano della cura dell’ambiente in cui vivono. Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio madre e figli). Di fatto, insomma, esiste una polizza, che costa 24 euro l’anno, e che è un obbligo per milioni di italiani, molti dei quali però non ne sono informati. E adesso arrivano cambiamenti e sanzioni per chi non si è assicurato. Va ricordato che il rinnovo di questa copertura, per chi ce l’ha, fa fatto entro il 31 gennaio: solitamente il bollettino Inail arriva a casa nelle settimane precedenti la scadenza. Chi invece non ne è ancora in possesso, può fare il versamento in qualsiasi momento.
Da quest’anno peraltro scattano alcune novità: i cambiamenti riguardano i casi di omesso o ritardato versamento del premio e i tempi di iscrizione. Riguardo alla tempistica per la prima iscrizione e il primo versamento del premio, il nuovo Decreto Lavoro del 29 novembre 2023, facendo seguito alla deliberazione del Commissario straordinario dell’Inail del 26 settembre 2023, numero 63, prevede che salgano a 30 i giorni dalla maturazione del requisito. Per inosservanza dell’obbligo di iscrizione è inoltre dovuta una somma aggiuntiva di importo pari a 6 euro se l’iscrizione è effettuata entro 90 giorni dalla data di maturazione dei requisiti assicurativi, oppure di importo pari a 12 euro se l’iscrizione è effettuata oltre tale termine. In pratica, chi si assicura per la prima volta e non lo aveva fatto prima pur essendo obbligato, dovrà pagare degli extra che porteranno la cifra finale sopra ai 30. Poi ci sono poi gli arretrati: il decreto stabilisce che la mancata osservanza dell’obbligo di iscrizione per più anni solari comporta, oltre al versamento dei premi dovuti per ciascun anno, il pagamento di una somma aggiuntiva unica fissata nella misura massima di 12 euro.
A cosa serve la polizza per le casalinghe/i? Questo tipo di assicurazione dà diritto a una rendita diretta in caso di infortunio che cambia in base alle percentuali di invalidità. Sono previsti anche indennizzi per i familiari. Ci sono diverse formule e le informazioni dettagliate si possono trovare sul sito dell’Inail.
Chi deve assicurarsi
La legge dice che devono assicurarsi tutte le persone che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, svolgono a titolo gratuito in ambito domestico attività per la cura dei componenti della famiglia e della casa, non sono legati da vincoli di subordinazione, prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo. In pratica, l’obbligo riguarda tutti quei componenti della famiglia che lavorano per la cura della casa e di chi ci abita. Possono essere madri e figli, ma anche altri membri come i padri.
Non solo casalinghe (o casalinghi)
Tra i soggetti obbligati a iscriversi, sempre che si occupino in modo non occasionale della cura dell’abitazione, rientrano anche: i pensionati che non hanno superato i 67 anni; i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione; tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio coloro che sono in attesa di prima occupazione); gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell’ambiente in cui abitano; i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (Cig) o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di Integrazione Salariale (Fis); i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione (NASpI e Dis-Coll); i lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato. Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa. Per loro, il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l’intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto è in possesso dei requisiti assicurativi e non svolge altra attività lavorativa.
Quanto costa la polizza e come si paga
Per attivare la copertura assicurativa, va versato un premio di 24 euro, annuale e non frazionabile, che è deducibile fiscalmente. In caso di prima iscrizione, il premio va versato nel momento in cui si maturano i requisiti assicurativi e la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento. In caso di rinnovo dell’assicurazione, il premio deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell’anno e la copertura assicurativa ha decorrenza dal 1° gennaio senza soluzione di continuità̀ con l’anno precedente. Se il versamento del premio da parte di un soggetto già assicurato viene effettuato dopo il 31 gennaio, il sistema, al momento del pagamento, aggiorna automaticamente l’importo da versare con una somma aggiuntiva calcolata in base ai giorni di ritardo e la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento.
Chi è esonerato
Non è tenuto a questo obbligo chi ha un reddito basso e vive in un nucleo familiare dal reddito basso. È esonerato dal pagamento del premio assicurativo chi contemporaneamente: ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui; fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.
Per la determinazione del possesso dei requisiti reddituali, si deve fare riferimento unicamente al reddito dichiarato ai fini Irpef (in nessun caso va preso in considerazione il valore dell’Isee).
La normativa in vigore prevede che tutti i rapporti tra l’Inail e gli assicurati devono essere gestiti con modalità̀ telematiche. Pertanto, nel caso di prima iscrizione con pagamento e nel caso di iscrizione/rinnovo con autocertificazione, è necessario presentare l’apposita domanda esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Inail e versare il premio utilizzando l’Avviso di pagamento PagoPA elaborato dai predetti sistemi.
La domanda di iscrizione contiene la dichiarazione sostitutiva con cui l’assicurato/a attesta la sussistenza dei requisiti assicurativi nonché́, per chi ne è in possesso, dei requisiti reddituali per l’esonero dal pagamento del premio, con l’indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente e dei relativi redditi.
In presenza dei requisiti reddituali indicati dalla legge, per il rinnovo dell’assicurazione con autocertificazione e, quindi, con esonero dal pagamento del premio, ogni anno deve essere inoltrata entro il 31 gennaio una nuova domanda di iscrizione tramite gli appositi servizi telematici, al fine di mantenere la copertura assicurativa senza soluzione di continuità̀ con l’anno precedente. È possibile comunque presentare la domanda dopo il 31 gennaio, ma in questo caso la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo all’invio all’Inail della domanda telematica.
Che cos’è un incidente domestico?
L’infortunio di tipo domestico è un incidente che presenta determinate caratteristiche: comporta la compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute di una persona, a causa di lesioni di vario tipo; si verifica indipendentemente dalla volontà umana; si verifica in un’abitazione, intesa come l’insieme dell’appartamento vero e proprio e di eventuali estensioni esterne, come i balconi, il giardino, il garage o la cantina; si verifica nello svolgimento di attività domestiche, intese come attività di cura dell’ambiente domestico o dei componenti del nucleo familiare.
Come fare l’iscrizione
Per effettuare l’iscrizione la casalinga/o deve utilizzare i servizi online dedicati all’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni domestici disponibili sul sito dell’Istituto (www.inail.it> Servizi Online): il servizio Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento, che costituisce l’unica modalità̀ con cui è possibile effettuare l’iscrizione all’assicurazione ed ottenere l’avviso di pagamento PagoPA per effettuare il versamento del premio. C’è poi il servizio Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva, che è rivolto unicamente ai soggetti in possesso sia dei requisiti assicurativi sia dei requisiti reddituali che danno diritto all’esonero dal versamento del premio (e cioè, per l’assicurato, reddito personale lordo ai fini Irpef non superiore a 4.648,11 euro annui e, per il nucleo familiare dell’assicurato, reddito complessivo lordo ai fini Irpef non superiore a 9.296,22 euro annui), da utilizzare sia per effettuare la prima iscrizione all’assicurazione, sia per rinnovare l’assicurazione entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per accedere ad entrambi i servizi l’utente deve essere in possesso di credenziali Spid o della Carta d’identità elettronica (Cie) oppure della Carta nazionale dei servizi (CNS).
Gli errori da evitare
Per il pagamento del premio assicurativo, deve essere utilizzato unicamente l’Avviso di pagamento PagoPA che viene elaborato dai sistemi dell’Inail e che viene reso disponibile nei servizi online. Non sono ammessi pagamenti effettuati con modalità diverse dall’Avviso PagoPA (ad esempio, non è possibile pagare con bollettino postale in bianco compilato dall’assicurato o con bonifico bancario).
L’Avviso PagoPA può essere pagato online sul sito dell’Inail (tramite il link PagoPA), sul sito di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure in tutti gli Uffici postali, in banca, in ricevitoria, dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato.
Tutti gli Avvisi PagoPA elaborati dai sistemi Inail ai fini dell’assicurazione, sia quelli relativi alla prima iscrizione sia quelli relativi al rinnovo, sono di tipo cosiddetto “incrementale”. Di conseguenza, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza riportato sull’avviso, l’importo da pagare sarà automaticamente aggiornato con una somma aggiuntiva, calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo. Per informazioni si può chiamare il Contact center Inail al numero 06 6001, disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile oppure andare su www.inail.it> Assicurazione> Assicurazione infortuni domestici, dove si possono trovare tutti i documenti e le indicazioni relative all’assicurazione.
Gli indennizzi in caso di infortunio
Attualmente, se dall’infortunio domestico deriva una inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 16%, viene corrisposta all’assicurato una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria.
La rendita oscilla da un minimo di 119,23 euro, per inabilità del 16%, ad un massimo di 1.454,08 euro, per inabilità del 100%. La rendita, pagata mensilmente, spetta dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica. La rendita diretta non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento). Quindi il grado riconosciuto non è soggetto a variazione. Come tutte le rendite Inail, è esente da oneri fiscali ed è rivalutabile.
Per i superstiti
Nel caso in cui dall’infortunio derivi, direttamente o indirettamente, la morte dell’assicurato, viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’ammontare della rendita mensile erogata ai superstiti non può superare l’intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria, che è pari 1.454,08 euro.
Fonte: www.lastampa.it