Reversibilità della pensione, ecco come funziona
Facciamo un po’ di chiarezza, con l’aiuto del servizio InformaDisabili della Città di Torino, sui meccanismi di reversibilità della pensione, sia che si parli di genitore o tutore deceduto quando già in pensione sia che quest’ultimo fosse in età lavorativa.
DEFINIZIONI CORRETTE
Innanzitutto, solo nel caso in cui il deceduto percepisse già una pensione di vecchiaia o anzianità si parla di reversibilità, diversamente – quindi nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora – si parla di pensione indiretta.
CRITERI DI ANZIANITÀ
Affinché i familiari del pensionato o del lavoratore possano ottenere uno dei due benefici è necessario che il lavoratore deceduto abbia maturato i requisiti previsti dalla normativa per la pensione di vecchiaia:
- 780 contributi settimanali in tutta la vita assicurativa,
- in caso di defunto in possesso dei requisiti per aver diritto all’assegno ordinario di invalidità, 260 contributi settimanali, di cui 156 nel quinquennio precedente la data del decesso.
Ai superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità spetta la pensione indiretta, a condizione che siano perfezionati tali requisiti, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di godimento dell’assegno. L’unica eccezione è rappresentata da morte del lavoratore per cause di servizio, per la quale si prescinde dal requisito, e si procede con la pensione indiretta in caso di mancata liquidazione di una rendita dell’assicurazione infortuni.
A QUANTO AMMONTA LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
La pensione spetta in percentuale diversa, a seconda del grado di parentela degli aventi diritto:
- coniuge: 60% della pensione
- coniuge con un figlio: 80%
- coniuge con due figli: 100%
Nel caso manchi il coniuge, i familiari a carico al momento del decesso, hanno diritto ad aliquote diversificate:
- figlio: 70%
- due figli: 80%
- tre figli: 100%
- un genitore: 15%
- due genitori: 30%
Se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la pensione viene ridotta percentualmente a seconda del reddito. Nel caso più soggetti abbiano diritto alla pensione, la somma delle diverse aliquote non può superare comunque il 100% della pensione cui aveva diritto l’assicurato al momento del decesso.
A CHI SPETTA
Sia che si tratti di reversibilità che di pensione indiretta questa viene riconosciuta a:
- coniuge anche separato (se il tribunale ha decretato il diritto agli alimenti) o, in casi particolari, anche divorziato;
- figli che alla data del decesso siano minori, studenti che non svolgano attività lavorativa (fino ai 26 anni se studenti universitari); inabili indipendentemente dall’età;
- in alcuni casi specifici: genitori (ultra65enni, se non ci sono figli, nipoti, o coniuge e se sono a carico al momento del decesso); nipoti (se minorenni e se i genitori non sono in grado di assisterli al momento del decesso); fratelli e sorelle (se a carico e se non ci sono figli, coniugi, genitori o nipoti).
Il primo, fondamentale, chiarimento dunque è che per i figli non è richiesto il riconoscimento dell’invalidità (in nessuna percentuale) ma l’inabilità lavorativa. Con sentenza n. 27448/2017, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è decisiva la percentuale di invalidità se l’erede ha comunque a disposizione una residua capacità lavorativa. Per godere dell’assegno pensionistico il figlio deve trovarsi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro.
In particolare nella succitata sentenza, i Giudici ricordano che “per il riconoscimento della prestazione” la normativa “attribuisce rilevanza al criterio oggettivo della assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” (ai sensi dell’art. 8, comma 1, Legge 222/1984), cioè “essa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale”.
Fino al 2008 la concessione della pensione ai superstiti era preclusa nel caso l’inabile svolgesse una qualsiasi attività lavorativa, anche part-time, al momento della scomparsa del genitore. Con l’Art. 46 della Legge 31/2008 è stata invece introdotta un’eccezione: l’attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali, o presso datori di lavoro che assumono persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa (Art. 11, Legge n. 68 del 12 marzo 1999) non preclude l’erogazione della pensione di reversibilità.
Inoltre, è importante precisare che l’inabilità lavorativa deve già sussistere al momento del decesso del parente mentre è totalmente irrilevante un’eventuale inabilità sopraggiunta successivamente.
Un’altra precisazione importante è che non è obbligatorio che il figlio inabile sia convivente con il genitore al momento del decesso ma è importante che sia a suo carico
COSA SI INTENDE PER “A CARICO”
È importante sottolineare che, per le pensioni ai superstiti, il concetto di “a carico” è diverso che in ambito strettamente fiscale ai fini IRPEF. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del Regio Decreto Legge numero 636 del 14 aprile 1939, infatti, per la pensione di reversibilità i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro “si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”.
Il termine “sostentamento” implica sia la non autosufficienza economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto. La non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, – precisa l’INPS- per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell’accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall’articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 5 della legge n. 222 del 1984 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un’assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento.
Il mantenimento abituale, invece, po’ essere dedotto dall’effettivo comportamento pregresso del deceduto nei confronti del familiare superstite. Se il figlio inabile conviveva con l’assicurato l’INPS prescinde dalla verifica del mantenimento abituale. Se il figlio non conviveva bisogna invece accertare, anche mediante un esame comparativo di entrambi i redditi, se il deceduto concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente. Non è richiesto però che l’assicurato o pensionato deceduto provvedesse in via esclusiva al mantenimento del figlio non convivente.