Bonus assunzioni disabili under 35, domande al via

Dal 2 settembre al 31 ottobre i datori di lavoro possono chiedere il contributo destinato a enti del terzo settore e onlus che abbiano assunto – tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 – giovani con disabilità con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il contributo viene corrisposto nella misura di 12mila euro una tantum, ai quali si aggiungono 1.000 euro per ogni mese dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024.

Domande al via

Dal 2 settembre, possono essere presentate all’Inps – in qualità di soggetto attuatore – le domande per gli incentivi al lavoro a favore dei giovani con disabilità, voluti dal ministero per le Disabilità, come previsto dalla legge n.18 del 2024. La misura riconosce un contributo a favore di enti del terzo settore e onlus per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto di questi enti.

Chi può richiedere il contributo

Le domande per ottenere il contributo, si legge nel messaggio 2906/2024 dell’Inps, possono essere presentate dai seguenti soggetti:

  • Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
  • Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 117/2017;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe

I requisiti

“L’erogazione del contributo – spiega l’Inps – è prevista in relazione alle assunzioni di persone con disabilità di età inferiore a trentacinque anni assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente/organizzazione”. Ma, precisa l’Istituto, il contributo “spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024”.

A quanto ammonta il contributo

Il contributo viene corrisposto nella misura di dodicimila euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, ai quali si aggiungono mille euro per ogni mese dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. “Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024 – spiega l’Inps – il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione (cfr. l’art. 2, comma 4, del D.I. 27 giugno 2024)”.

Le istruzioni per la domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal sito dell’Inps autenticandosi con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale” e seguendo il procedimento indicato dall’Istituto:

  • Accedere al “Cassetto previdenziale del contribuente”, secondo le modalità di autenticazione precedentemente indicate
  • Selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere la domanda del contributo, per la quale si ha titolarità per operare o a seguito di delega
  • Creare una nuova comunicazione tramite il menu “Crea Comunicazione”, presente sotto la voce “Contatti”
  • Selezionare esclusivamente “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, sotto la voce “Assunzioni agevolate e sgravi”. Altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in argomento
  • Allegare il file in formato .pdf indicato nel messaggio Inps, oltre alla copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario, sempre in formato .pdf
  • Allegare il file dei dati utili all’istruttoria – sempre disponibile come allegato nel messaggio Inps – in formato .csv
  • Trasmettere la domanda attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, comprensiva dei file di cui sopra, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”

La dimensione dei file e le date

La dimensione di tutti i file allegati alla domanda non può superare i 4 MB, in caso contrario è necessario suddividere i file e procedere con più trasmissioni. “Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 – scrive l’Inps – utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con allegata copia del documento di identità in corso di validità”.

Fonte: www.tg24.sky.it

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