Bonus barriere architettoniche: chi sono i beneficiari e quali sono i lavori ammessi

Sostituzione di pavimenti, finestre e porte, rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici e rifacimento di scale ed ascensori. Sono alcuni degli interventi che possono essere agevolati con il bonus 75% per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2025. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici della normativa di settore. I beneficiari del bonus sono persone fisiche, condomìni o imprese. La detrazione deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo o, in alternativa, è ancora possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Perimetro di applicazione ampio per il bonus barriere architettoniche. Tra gli interventi agevolabili rientrano infatti la sostituzione di pavimenti, finestre e porte, rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici e rifacimento di scale ed ascensori. Unica condizione ai fini dell’accesso alla detrazione è che gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici della normativa di settore.

È quanto emerge della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E/2023, che definisce nel dettaglio l’ambito soggettivo e oggettivo della detrazione fiscale del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, istituita dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 42, legge n. 234/2021) e prorogata fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 365, legge n. 197/2022).

L’agevolazione si aggiunge alla detrazione IRPEF del 50% prevista dall’art. 16 bis, c. 1 lett. e), TUIR ed al superbonus ma, a differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione, non è vincolata all’effettuazione degli interventi “trainanti”.

Negli ultimi mesi, il bonus sta suscitando sempre maggior interesse, in quanto è l’unico che prevede ancora la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Chi sono i soggetti beneficiari

Con riguardo all’ambito soggettivo, la platea dei beneficiari è molto estesa e comprende:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Come precisato nella Circolare n. 17/E/2023, possono fruire della detrazione i soggetti che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Quali sono gli interventi agevolabili

Con riguardo all’ambito oggettivo, il bonus spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Nello specifico, come spiegato nella Circolare n. 17/E/2023, si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:

  • la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori):
  • il rifacimento di scale ed ascensori;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

La detrazione spetta anche:

  • per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti;
  • per le spese sostenute per le opere di completamento degli interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico.

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Per ottenere l’agevolazione, non è necessario che nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori siano presenti disabili.

Poiché la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura oggettiva al riconoscimento del beneficio, secondo quanto precisato nella Circolare n. 17/E/2023, rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.

In particolare, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 444 del 6 settembre 2022, i titolari di reddito d’impresa sono ammessi all’agevolazione a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come “strumentali”, “beni merce” o “beni patrimoniali”.

Inoltre, considerato che danno diritto all’agevolazione gli interventi effettuati su “edifici già esistenti”, la detrazione non spetta per gli interventi:

  • effettuati in fase di costruzione;
  • realizzati mediante demolizione e ricostruzione;
  • inquadrabili nella categoria “ristrutturazione edilizia” con mantenimento della volumetria.

Maggioranza semplificata per le deliberazioni condominiali

Dal 1° gennaio 2023, a norma della legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 365, legge n. 197/2022), le delibere condominiali che approvano i lavori finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti all’assemblea, ossia la metà più uno degli intervenuti, e almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Indicazione CCNL

Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro, la detrazione spetta se nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis, legge di bilancio 2022).

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.

Misura della detrazione e limite massimo di spesa

Il bonus spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da due a otto unità;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di otto unità.

Considerando i predetti massimali, per un edificio composto da 15 unità immobiliari, ad esempio, il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).

Tale ammontare rappresenta il tetto di spesa agevolabile riferito all’intero edificio riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Pertanto, se l’intervento riguarda un edificio in condominio, ciascun condomino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà (o all’eventuale diverso criterio applicabile) ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

Come chiarito nella circolare n. 17/E/2023, per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio), il limite massimo applicabile è quello relativo alle unità unifamiliari, pari a 50.000 euro

Come beneficiare della detrazione con la fruizione diretta o la cessione/sconto in fattura

Il bonus può essere fruito sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese.

L’agevolazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate
A norma dell’art. 2, c. 1-bis, D.L. n. 11/2023, è ancora possibile lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Leggi anche Decreto cessione crediti: legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.

La prima cessione può essere verso qualsiasi soggetto.

I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta con la stessa ripartizione in quote annuali (quindi in cinque rate annuali) con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Rateizzazione dei crediti d’imposta in dieci anni

Secondo quanto disposto dall’art. 9, c. 4, D.L. n. 176/2022 e dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 132123/2023, i fornitori e i cessionari possono optare di rateizzare in 10 rate annuali la quota dei crediti non utilizzata riferita a crediti derivanti dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023.

L’opzione di allungamento deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, attraverso la “Piattaforma cessione crediti”.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni possono essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

La scelta di utilizzo del credito in dieci anni è irrevocabile e non può essere rettificata né annullata.

Non sono consentite ulteriori cessioni e ripartizioni, né l’utilizzo negli anni successivi o il rimborso di eventuali residui non spesi.

Ogni rata può essere usata solo in compensazione, con modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento (codice tributo “7773”, istituito con la risoluzione n. 19/E/2023).

È consentito l’utilizzo del credito in dieci anni anche solo per una parte della quota della rata.

La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi né essere richiesta a rimborso.

Fonte: www.ipsoa.it

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