Casa: superbonus al 110% per isolamento termico

Una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole: è il cosiddetto Superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio, che vale per i lavori effettuati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, suddivisa in 5 rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro, si ottengono 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate successivamente all’esecuzione dei lavori. Per le spese effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari ammontare.

Gli interventi possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, ma sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni. Quelli che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente quelli che migliorano la prestazione termica dell’edificio e quelli volti a ridurre il rischio sismico:

  • isolamento termico delle superfici esterne con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare;
  • interventi condominiali per la sostituzione degli impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria;
  • spese di smaltimento o bonifica per la sostituzione della canna fumaria collettiva, per le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione come i tubi, di emissione come i sistemi scaldanti e di regolazione come sonde, termostati e valvole termostatiche.

Se su di uno stesso immobile vengono eseguiti più interventi che danno diritto al superbonus, la spesa massima detraibile è data dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento. Allo stesso modo, per gli interventi condominiali, la spesa detraibile che spetta ad ogni condomino è fissata in base ai millesimi di parti comuni di sua competenza.

La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi. Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che l’eventuale contributo pagato all’amministratore di condominio non rientra tra le spese detraibili.

Il superbonus del 110% spetta anche per alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena visti e che per questo vengono definiti trainati:

  • altri lavori di riqualificazione energetica, la detrazione del 110% spetta anche su questi lavori nei limiti di spesa relativi a questi ultimi;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati.

Quanto agli interventi antisismici, danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”.

Chi ha diritto al Superbonus? Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In ogni caso, la detrazione massima che ogni contribuente può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare. Sono in ogni caso escluse le abitazioni di lusso. Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo.

Come ottenere la detrazione? Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), rilasciato da tecnico abilitato. Gli interventi relativi all’ecobomus e al sismabonus devono essere eseguiti e le spese devono essere certificate da professionisti.

A livello burocratico, i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario, bisogna depositare in Comune la relazione tecnica dell’intervento e trasmettere ad Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati per la compilazione delle schede descrittiva e informativa dell’intervento contenente le anagrafiche dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti. Le attestazioni e le asseverazioni dei tecnici abilitati devono seguire le normative di legge, con relativa polizza di assicurazione della responsabilità civile.

In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione (unica opzione disponibile per chi rientra nella no tax area). In accordo con il fornitore si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che lui recupera sottoforma di credito d’imposta, oppure si può optare per la cessione a terzi, comprese banche e finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sottoforma di credito d’imposta nei confronti dello Stato. Nel caso in cui ci siano più soggetti che hanno diritto alla detrazione, ognuno può scegliere come comportarsi indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri tra ottenere la detrazione o optare per la cessione.

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