Dis-Coll
L’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
L’indennità DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.
L’indennità non spetta, invece, a:
- collaboratori titolari di pensione;
- titolari di partita IVA;
- amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
DECORRENZA E DURATA
La DIS-COLL decorre:
- dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l’ottavo giorno successivo alla cessazione;
- dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi.
Qualora sia fruita parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di DIS-COLL, non saranno computati ai fini del calcolo della durata un numero di mesi di contribuzione pari al doppio dei mesidi prestazione fruiti.
La fruizione dell’indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.
QUANTO SPETTA
L’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile quando tale reddito è inferiore a 1.221,44 euro per il 2019 (rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente). È, invece, pari al 75% dell’importo di 1.221,44 euro per il 2019, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.221,44 euro, quando il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della DIS-COLL sia superiore all’importo di 1.221,44 euro.
Per il 2019 l’importo massimo mensile non può superare i 1.328,76 euro.
A partire dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l’indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.
L’indennità viene corrisposta mediante:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- accredito su libretto postale;
- bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.
DECADENZA
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l’indennità DIS-COLL;
- partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti (articolo 7, d.lgs. 22/2015). In caso di inosservanza degli obblighi, è stato introdotto un sistema disanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (articolo 21, decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150).