Domanda reddito di emergenza dal 7 aprile 2021: le istruzioni INPS
Dal 7 aprile è possibile richiedere il reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio, la scadenza per richiedere le tre nuove mensilità è fissata al 30 aprile 2021. Il Decreto Sostegni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 marzo e in vigore dal 23 marzo, ha prorogato per tre mesi il beneficio, ricalcando lo schema iniziale sulle condizioni di accesso e sul calcolo dell’importo, seppur con minime modifiche, e ne ha esteso il godimento anche agli ex percettori di NASpI e DisColl.
La domanda per il reddito di emergenza 2021, secondo le indicazioni fornite dall’INPS con il messaggio numero 1379 del 1° aprile 2021, deve essere presentata esclusivamente online tramite il sito Internet dell’INPS (autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica) oppure attraverso i patronati. Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida al momento della presentazione della domanda.
Il reddito di emergenza è riconosciuto alle famiglie che presentano le seguenti caratteristiche:
- il richiedente, membro del nucleo familiare che presenta la domanda, deve essere residente in Italia;
- la famiglia deve avere un ISEE inferiore ai 15.000 euro;
- il reddito familiare deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio;
- il patrimonio mobiliare, al 2020, deve avere un valore inferiore a 10.000 euro. Il tetto si alza di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro e, ancora, di 5.000 euro per ogni familiare con disabilità grave certificata.
Inalterati anche gli importi riconosciuti, con delle piccole rimodulazioni:
- l’incremento del limite di reddito familiare ai fini dell’accesso per le famiglie che vivono in affitto pari ad un dodicesimo del canone di locazione pagato;
- l’inclusione tra i beneficiari dei disoccupati, ex percettori di indennità NASpI o della DisColl
Come anticipato, il Decreto Sostegni ha dato la possibilità di accedere al reddito di emergenza anche a coloro che nei mesi di pandemia hanno terminato il periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione e che non rispecchiano i requisiti di accesso al REM familiare. Per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, potranno ricevere la quota base dell’assegno: 400 euro che, per tre mesi, corrispondono a 1.200 euro in tutto.
Gli ex percettori di NASpI e DisColl devono rispettare le seguenti condizioni:
- termine tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 delle prestazioni riferite alle citate indennità di disoccupazione;
- residenza in Italia al momento di presentazione della domanda;
- presentazione di una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.
Quanto alle incompatibilità, l’INPS ricorda che, seppure rientrando nelle categorie di soggetti sopradescritte, non potranno presentare domanda di REM coloro i quali già percepiscono alcune forme di aiuto economico. In particolare, il REM riconosciuto alle famiglie non è compatibile:
- con le indennità Covid-19 previsti dall’articolo 10 del Decreto Sostegni;
- con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- con il reddito e la pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.