Assegno unico universale a sostegno dei figli a carico

Il 30 marzo scorso si è completato al Senato l’iter di approvazione del DDL n. 1892 che ha l’obiettivo di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’istituzione di un assegno unico e universale. Questo passaggio giunge a completamento di un percorso legislativo iniziato con il DDL n. 472 del 4 giugno 2018. La normativa che regola, in maniera definitiva, questa materia è rappresentata ora dalla Legge n. 46 del 1 aprile 2021.

Le erogazioni economiche ai cittadini, liquidate sul conto corrente o trasformate in credito d’imposta, sarebbero dovute iniziare a luglio e invece entreranno a regime “a partire da gennaio 2022 – ha annunciato la ministra per le Pari opportunità e la Famigilia, Elena Bonetti – ma il percorso comincerà dal primo luglio”. Motivo? “Non vogliamo che accada che le famiglie italiane abbiano dei disagi. Siccome i dipendenti oggi stanno percependo le loro detrazioni in busta paga, siccome ci sono stati degli anticipi, questi primi sei mesi devono innestarsi su un percorso di detrazione fiscale che deve continuare. Le detrazioni fiscali saranno poi completamente assorbite nell’assegno unico da gennaio”. In altre parole, si è voluto evitare un corto circuito contabile: da luglio a fine 2021 le famiglie continueranno a percepire gli assegni famigliari e il bonus bebè, laddove previsto, ma intanto verranno raccolte le domande per il nuovo assegno universale che a regine assorbirà tutti gli altri strumenti di welfare parentale. 

CRITERI DI ACCESSO
Il richiedente l’assegno deve cumulativamente:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

COS’ È E COME FUNZIONA L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Basato sul principio universalistico, l’assegno unico e universale costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili.
L’importo medio, secondo anche le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Draghi dovrà essere di circa € 250,00 a famiglia. Si parla di valore “medio” perché l’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.
Ciò che manca, allo stato attuale, sono proprio le soglie ISEE che andranno a incidere sull’importo percepito da ciascun nucleo. Le stesse verranno certamente inserite nei decreti ministeriali attuativi ma la loro mancanza rende, al momento, impossibile prevedere quanto verrà effettivamente corrisposto alle famiglie.
Minorenni – L’importo, stabilito sulla base dei limiti ISEE ancora mancanti, viene corrisposto per ogni viglio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza.
Maggiorenni – Dopo la maggiore età del figlio l’importo viene ridotto ma continua a essere corrisposto fino al compimento del ventunesimo anno, con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia. La condizione è che il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile Universale.

QUALI SPECIFICITÀ PER LE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI
Viene inoltre stabilito il riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità. L’assegno viene riconosciuto anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

COME VIENE CORRISPOSTO
L’importo previsto è concesso nella forma di credito d’imposta oppure di erogazione mensile di una somma in denaro. È ripartito in pari misura tra i genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale.

COMPATIBLITÀ E INCOMPATIBILITÀ
L’assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente a esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza.
L’assegno, inoltre, non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità.

COPERTURA FINANZIARIA
Le risorse per l’erogazione dell’assegno saranno reperite ai sensi della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, denominato “Fondo assegno universale alla famiglia”, che stabilisce una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

LE CONSEGUENZE
L’approvazione della Legge 46/2021 porterà, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 3, al graduale superamento o alla soppressione delle seguenti misure:
– assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori,
– assegno di natalità
– premio alla nascita,
– fondo di sostegno alla natalità,
– detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
– assegno per il nucleo familiare, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69.

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