Bonus bebè e assegno maternità

Il calo demografico è uno dei problemi strutturali del nostro Paese, reso ancora più acuto dalla crisi sanitaria, economica e sociale che stiamo vivendo: senza solide basi, le giovani coppie hanno maggiori difficoltà a creare una famiglia.

Sono molti gli incentivi statali che intendono opporsi a questa tendenza a partire dal bonus nascita, erogato alle famiglie per ogni figlio nato o adottato, indipendentemente dal reddito: si tratta un assegno erogato una tantum, al raggiungimento del 7° mese di gravidanza, di importo pari a 800 euro.

A fianco all’assegno unico per i figli, c’è anche il bonus bebè, confermato in finanziaria per il 2021. Fino al 2020 le famiglie con reddito inferiore a 7.000 euro, l’importo del bonus bebè è raddoppiato: 160 euro mensili, per un totale di 1.920 euro, elevato a 2.304 euro per ogni figlio successivo al primo. Per gli ISEE compresi tra 7 mila e 40 mila euro spetta una somma annua di 1.440 euro elevata a 1.728 euro per ogni figlio successivo al primo; in presenza di ISEE assente o superiore a 40 mila euro il sussidio ammonta a 960 euro annui, che passano a 1.152 euro per ogni figlio successivo al primo.

Inoltre, le famiglie numerose (con un ISEE pari o inferiore a 8.745,26 euro) possono rivolgersi al Comune per fare richiesta del cosiddetto bonus terzo figlio, per un importo pari a 144,42 euro.

ASSEGNO DI MATERNITA’

L’assegno di maternità dello Stato è una prestazione erogata dall’INPS, ne ha diritto la madre lavoratrice dipendente in possesso di almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l’ingresso in famiglia; la madre che ha lavorato almeno tre mesi, se tra la perdita dell’occupazione e la data effettiva del parto o dell’ingresso in famiglia non sono trascorsi nove mesi; la madre con tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra i diciotto e i nove mesi precedenti il parto, che ha interrotto il rapporto durante il periodo di gravidanza.

Anche il padre può beneficiare della prestazione in caso di abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo del figlio al padre; affidamento preadottivo o adozione; decesso della madre naturale, adottiva o affidataria.

La domanda di assegni dev’essere inoltrata all’INPS, per il 2020 l’importo del contributo era pari a 2.143,05 euro.

Un ulteriore assegno di maternità, sempre corrisposto dall’INPS, è a carico del Comune di residenza, per una cifra pari a 1.740,60 euro (348,12 euro mensili) per l’anno 2020. La misura spetta, per ciascun figlio nato, alle donne che non ricevono alcun altro trattamento economico legato alla maternità o destinatarie di un trattamento di maternità di importo inferiore all’assegno del Comune (in questo caso l’assegno spetta in misura pari alla differenza).

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