Sblocca concorsi, come cambiano le prove nel pubblico impiego

Il Senato ha approvato il dl 44/2021, il cosiddetto “Decreto Legge Covid” che, tra le altre cose, si occupa della riforma dei concorsi pubblici. In particolare l’articolo 10 si pone l’obiettivo di accelerare, semplificare e digitalizzare le procedure concorsuali, per contrastare l’epidemia ma anche (e soprattutto, ragionando in prospettiva) per permettere assunzioni più veloci nella Pubblica amministrazione.

Le nuove norme, ben spiegate sulle slide pubblicate sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica a partire dall’ok del Senato (il 13 maggio scorso), non si applicano alle procedure di reclutamento di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di Polizia, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia (ovvero il personale di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001).

Il nuovo protocollo per i concorsi pubblici prevede:

  • durata massimo di un’ora della prova in presenza e a partire dal 3 maggio 2021;
  • candidati e personale dell’organizzazione devono effettuare il tampone nelle 48 ore antecedenti (anche se vaccinati);
  • utilizzo degli strumenti informatici e digitali con il rispetto della normativa sulla tutela dati personali, tracciabilità, sicurezza;
  • utilizzo di sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati), per limitare al massimo gli spostamenti;
  • obbligo di indossare la mascherina ffp2 fornita dall’organizzazione;
  • prevedere adeguati ricambi di aria e distanziamento tra i candidati;
  • percorsi differenziati per ingressi e uscite;
  • collaborazione con il sistema di protezione civile regionale e nazionale per l’organizzazione e la gestione delle prove.
  • Per quanto riguarda le modalità obbligatorie, l’articolo 10 prevede:
  • una sola prova scritta e una prova orale;
  • per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell’ammissione a fasi successive;
  • utilizzo di strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza;
  • la commissione definisce, in una seduta plenaria, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri sono pubblicati sul sito dell’amministrazione contestualmente alla graduatoria finale.

In caso di necessità:

  • il concorso può essere svolto anche in sedi decentrate;
  • il concorso può essere svolto in videoconferenza nel caso della prova orale;
  • i titoli e l’eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in misura non superiore a un terzo.

I concorsi ancora da bandire, che verranno pubblicati successivamente all’entrata in vigore del dl 44/2021, prevedono in sostanza le stesse modalità di quelli a regime. Per i concorsi già banditi, ma ancora non svolti, è obbligatorio l’utilizzo di strumenti informatici per le prove e nel caso di risorse disponibili tutte le altre regole previste per il regime post-emergenziale.

Fonte: www.quifinanza.it

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