Tutela e amministrazione di sostegno: facciamo chiarezza

“Avrebbe dovuto custodire i soldi del figlio e del fratellastro. Un bel gruzzolo. Pensioni di invalidità erogate per anni interi dell’ente previdenziale, polizze vita, libretti con i risparmi, eredità, indennità di accompagnamento. Era d’altronde la loro tutrice legale nominata dal tribunale per svolgere quel compito”.

Inizia così un articolo di Giuseppe Legato pubblicato sulla Stampa a inizio marzo. La fine è, purtroppo, facilmente prevedibile: la donna ha “distratto” quasi centomila euro e li ha usati “per motivi non giustificati, totalmente estranei alla tutela”, come scrive la sentenza che l’ha condannata in primo grado a quattro anni di reclusione.

Non è la prima volta, purtroppo, che casi del genere saltano agli onori della cronaca. È l’occasione giusta per provare a fare un po’ di chiarezza sulla figura e sul ruolo di tutore e amministratore di sostegno, definita dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004.

Spesso le persone con disabilità necessitano di forme di tutela della persona anche in età adulta. I motivi possono essere diversi, per esempio la difficoltà nella gestione del denaro e dei beni materiali o il pericolo di truffe e raggiri. Per garantire la tutela delle persone parzialmente o totalmente incapaci di curare i propri interessi, il codice civile prevede due figure, l’amministratore di sostegno e il tutore.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L’amministratore di sostegno è una figura preposta ad assistere la persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Questa figura può essere richiesta quindi anche nel caso di disabilità motoria, per esempio per espletare delle pratiche burocratiche che richiederebbero la presenza di persona. I suoi compiti vengono definiti dal giudice tutelare, come “un abito su misura”, in base alle richieste dell’interessato o dei suoi familiari.

Per tutti i dettagli, comprese modalità di richiesta e costi, vi rimandiamo al sito del tribunale di Torino.

TUTELA

Il tutore è il rappresentante legale della persona interdetta, cioè definita dal giudice “del tutto incapace di provvedere ai propri interessi”; oltre ai poteri di rappresentanza, gestisce il suo patrimonio. Una persona sotto tutela non può sposarsi, senza il parere positivo del tutore. In questo caso bisogna rivolgersi a un avvocato e, trattandosi di una causa civile, i tempi sono fino all’anno e mezzo.

Anche in questo caso, dettagli sul sito del tribunale di Torino.

CHI PU0’ ESSERE NOMINATO?

Sia il tutore che l’amministratore di sostegno possono essere dei familiari (di solito sono genitori, fratelli, sorelle), se il giudice li ritiene adatti al ruolo; diversamente può essere una terza persona (un avvocato, un assessore, un amico di famiglia).

Un altro dettaglio importante: per evitare che al compimento del diciottesimo anno il/la neo-maggiorenne rimanga senza tutela legale, la legge prevede che si possano iniziare le pratiche per la nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno fin dal compimento del diciassettesimo anno di età. Il decreto di nomina diventerà effettivo soltanto al compimento del diciottesimo anno.

CITTA’ DI TORINO

L’Ufficio Welfare – Pubblica tutela e rapporti con l’Autorità giudiziaria si occupa di aiutare privati, enti pubblici e professionisti a orientarsi nelle procedure volte ad aprire e a gestire misure di protezione giuridica (tutela e amministrazione di sostegno).

Qui la pagina dedicata sul sito della Città metropolitana di Torino.

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